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I vini di qualità o VQPRD
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VQPRD sta ad indicare "vino di qualità
prodotto in regione determinata", nel senso che la zona
di origine della raccolta delle uve per la produzione di quel determinato
vino è delimitata da una zona prestabilita dai singoli disciplinari.
Questa tipologia di vini, comprendente sia le DOC sia le
DOCG, offre almeno due importanti garanzie: la certezza
della buona qualità e l'origine. Questa certificazione,
infatti, viene attribuita a vini le cui caratteristiche dipendono
essenzialmente dai vigneti e dalle condizioni naturali dell'ambiente.
I vini DOC
E'l'acronimo di Denominazione di Origine Controllata;
appartengono a questa categoria i vini in cui la zona di origine
della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è
in sostanza delimitata come prevedono i disciplinari di produzione.
Per la legislazione UE in vigore esso rientra nella categoria più
ampia dei V.Q.P.R.D.
Il disciplinare per i vini DOC
Il disciplinare definisce per ogni vino DOC le
seguenti caratteristiche:
- le zone geografiche di produzione;
- i vitigni;
- la tipologia del terreno di coltivazione dell'uva;
- la resa dell'uva in vino (per evitare un eccessivo sfruttamento
della vite);
- le tecnologie di produzione e di invecchiamento;
- le caratteristiche del prodotto finito (acidità, estratto
secco, gradazione alcolica minima, peculiarità organolettiche)
- le eventuali qualificazioni del vino al momento della commercializzazione.
Alcuni vini DOC possono riportare in etichetta alcune indicazioni
aggiuntive:
- indicazione "classico"
per i vini prodotti nella zona di più antica tradizione
(nell'ambito del territorio delimitato dal disciplinare);
- indicazione "riserva"
per alcuni vini sottoposti ad un invecchiamento più lungo
del normale;
- indicazione "superiore"
per vini con caratteristiche migliori (grazie al buon andamento
climatico dell'annata che ha permesso di raggiungere una concentrazione
zuccherina più alta e quindi una maggiore gradazione alcolica).
I vini DOCG
D.O.C.G. è l'acronimo del nome di "Denominazione
di Origine Controllata e Garantita" e si attribuisce a
quei vini aventi già la D.O.C, che oltre ad avere speciali
pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama.
Per la legislazione UE in vigore questa denominazione rientra nella
categoria più ampia dei V.Q.P.R.D.
Il disciplinare per i vini DOCG
La DOCG è la massima qualificazione prevista
e, oltre a rispettare tutti i parametri stabiliti dal disciplinare
per i DOC, i vini DOCG sono sottoposti ad un secondo esame
da parte di enologi ed enotecnici durante l'imbottigliamento
(mentre per la DOC i controlli sono effettuati ogni 3 anni).
Superata la prova vengono rilasciati al produttore speciali sigilli
in filigrana, stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato
e rilasciati dalla Camera di Commercio o dal Consorzio di Tutela
agli imbottigliatori, in numero limitato secondo il quantitativo
di ettolitri prodotto, da porre su ogni bottiglia.
Nel caso dei liquori i sigilli sono apposti sul tappo, in
modo tale che non si possa aprire senza danneggiarsi e quindi da
rompere solo al momento della stappatura.
Nel caso dei vini, invece, il sigillo è posto sul
collo della bottiglia.
Procedure per il riconoscimento della DOC e DOCG
La normativa comunitaria e nazionale prevede che
per usufruire della Denominazione di Origine Controllata dei vini,
i produttori devono fare richiesta alla regione di appartenenza
per gli accertamenti chimico-fisici ed organolettici di cui al Regolamento
CEE n.823/87, corredata di una relazione tecnica che illustri i
fattori naturali ed i fattori umani che caratterizzano quel vino.
Per fattori naturali si intendono zona di produzione, natura
dei terreni, esposizione e vitigno, mentre quelli umani sono
rappresentati dai sistemi di allevamento, potatura, vinificazione
ed invecchiamento.
Gli esami analitici ed organolettici devono essere effettuati per
tutte le partite di vino atte a divenire DOC, DOCG. Ne consegue
che il superamento dell'esame chimico-fisico ed organolettico è
il presupposto indispensabile ed obbligatorio per qualificare con
la Denominazione di Origine Controllata o con la Denominazione di
Origine Controllata e Garantita le relative partite di vino.
Se gli organi tecnici della Regione esprimono parere favorevole,
la domanda viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali ed infine uno speciale Decreto del Presidente della
repubblica riconosce la DOC e ne sancisce il disciplinare di
produzione, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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