La legge 2081/92 definisce le caratteristiche generali
(riportate di seguito) di cui si deve occupare il disciplinare di
produzione, che
sono le stesse sia per la DOP che per la IGP.
Scendendo nello specifico dei vari punti, si scopre che
i vincoli
e le regole imposti ai prodotti DOP sono molto più stringenti rispetto
a quelli dei prodotti IGP. Il disciplinare di produzione deve
comprendere:
- il nome del prodotto agricolo o alimentare
DOP o IGP;
- la descrizione del prodotto agricolo
o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del
caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche
e/o organolettiche dello stesso;
- la delimitazione della zona geografica
e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo
o alimentare con la zona geografica di riferimento;
- la descrizione del metodo di ottenimento
del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente
agli elementi che comprovano il legame o l'origine con l'ambiente
geografico;
- gli elementi specifici dell'etichettatura
connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture
equivalenti;
- le eventuali condizioni da rispettare in forza
di disposizioni comunitarie e/o nazionali.
Secondo la legge 2082/92 il disciplinare di produzione per le
Stg
deve contenere:
- il nome del prodotto agricolo od
alimentare;
- la descrizione del metodo di ottenimento
del prodotto che si riferisce alla sua specificità;
- gli elementi che permettono di valutare
il carattere tradizionale;
- la descrizione delle caratteristiche
del prodotto agricolo od alimentare con l'indicazione delle principali
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, e/o organolettiche
relative alla sua specificità i requisiti minimi e le procedure
di controllo della specificità.